Controllo a distanza dei dipendenti: quali strumenti si possono utilizzare in base alla legge?

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Controllo a distanza dei dipendenti

Statuto dei lavoratori e controllo dei dipendenti

È lo Statuto dei Lavoratori (ossia la Legge n. 300 del 1970) il punto di riferimento in tema di tutela dei dipendenti sui posti di lavoro. L’obiettivo di tale legge, infatti, era, ed è tuttora, garantire libertà e dignità al lavoratore. Proprio per questo l’art 4 dello Statuto sancisce l’assoluto divieto di utilizzo dei sistemi audiovisivi, e di altro genere, ai fini del controllo a distanza dell’attività.
In seguito al Jobs Act, e all’art. 23 del Decreto Legislativo attuativo 151/2015, quanto disposto dalla Legge 300 è stato oggetto di integrazione. Un ulteriore decreto (il n. 185/2016) ha dato luogo ad alcune modifiche significative sul controllo dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro.

Le modifiche successive al Jobs Act

Fino all’avvento del Jobs Act, come indicato nel precedente paragrafo, gli impianti audiovisivi non erano utilizzabili. Tuttavia, l’apertura verificatasi in seguito è stata dettata dal progresso tecnologico verificatosi negli ultimi anni, che non ha risparmiato neppure il mondo del lavoro.
La normativa ha voluto far fronte alle nuove esigenze organizzative, e produttive, delle aziende.

Se l’esplicito divieto di controllo a distanza è stato eliminato, allo stesso tempo sono state stabilite condizioni e finalità affinché i controlli non possano intaccare il diritto alla privacy.
Le aziende hanno l’opportunità di ricorrere ad impianti audiovisivi, sistemi di geolocalizzazione e bodycam ed altri strumenti simili solo per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, per tutelare il patrimonio aziendale, o per motivi legati alla sicurezza.

Questo cosa significa? Che il controllo sull’attività di un dipendente (o di un collaboratore) rimane vietata, ma è ammessa se avviene in maniera “incidentale”, ossia quando non esercitata costantemente, e per un lungo periodo di tempo.

Strumenti di monitoraggio e utilizzo dei dati raccolti: comma 3 e 4 dell’art.4

Affinché l’installazione e il successivo utilizzo degli strumenti di monitoraggio siano legittimi, le motivazioni indicate nelle precedenti righe non sono, di per sé, sufficienti. Infatti, è necessario che esista un accordo sindacale o, in sua mancanza, un’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. In caso contrario, l’impiego delle apparecchiature sarà soggetto a sanzioni penali.

Quanto riportato nel secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori precisa come le limitazioni indicate nel comma precedente non siano applicabili agli strumenti di rilevazione presenze e accessi; tra i più comuni si ricordano i lettori di badge e gli orologi marcatempo. Sempre esenti da limitazioni sono gli strumenti personalizzati forniti ai lavoratori per l’esercizio della propria attività, dai pc ai cellulari, fino alle carte di credito.

Occorre precisare come le eccezioni si riferiscano a strumenti non modificati; ad esempio, aggiungendo un software di localizzazione, uno strumento torna ad essere soggetto a quanto previsto dal comma 2. L’art. 4, nel terzo comma, prende in esame i dati raccolti dal datore di lavoro grazie al controllo a distanza e agli apparecchi forniti ai dipendenti. Le informazioni possono essere utilizzate solo nel caso in cui il lavoratore sia stato informato in modo adeguato sia sulle modalità d’uso degli strumenti che dei modi in cui verrà portato avanti il controllo. A chi rivolgersi per il monitoraggio a distanza dei dipendenti?

Fatto salvo quando scritto finora, a chi possono rivolgersi le aziende che desiderano dotarsi degli strumenti idonei per controllare l’attività dei dipendenti? Tra le realtà operanti nel nostro Paese un si può citare Winit, azienda trentina che ha scelto di specializzarsi nei sistemi destinati alla rivelazione e al controllo delle presenze.

Winit non solo progetta e realizza articoli ad elevato tasso tecnologico, ma fornisce anche assistenza ai suoi clienti. È grazie all’azienda italiana che ha fatto il suo esordio sul territorio europeo la tecnologia d’identificazione RFID. Quest’ultima ha permesso l’integrazione delle funzioni di localizzazione GPS con la trasmissione dei dati GPRS. Le soluzioni proposte da Winit permettono di gestire con estrema semplicità le attività di controllo nel pieno rispetto della privacy.