Regione Puglia conferma il condono fiscale IRBA
di Redazione
15/01/2018
1) l’IRBA deve riferirsi a contestazioni di violazioni fiscali IRBA anteriori al 1° gennaio 2017;
2) il pagamento da parte del soggetto passivo di imposta deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula della suddetta transazione di un importo pari al 20% dell’imposta IRBA per cui è causa, al netto di eventuali somme versate nel corso del giudizio tributario, senza corresponsione di interessi ed indennità di mora;
3) restano a carico del contribuente le sanzioni erariali come determinate nel provvedimento impugnato;
4) nel caso in cui la somma dovuta in transazione superi l’importo di € 10.000, il contribuente può chiedere la rateizzazione del pagamento in un massimo di cinque rate trimestrali;
5) infine, soltanto al momento della completa esecuzione dell’accordo transattivo la pretesa tributaria sarà estinta.
Questa è un’ottima occasione per i contribuenti che sono in causa per l’IRBA, che fu istituita dalla Regione Puglia con la legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 40, poi abrogata nel 2009 e successivamente reintrodotta nell’anno 2011. La confusa normativa regionale aveva determinato gravi incertezze nei contribuenti e, quindi, bene ha fatto la Regione Puglia a definire in questo modo tutti i giudizi tributari pendenti. fonte@Sportello Dei DirittiArticolo Precedente
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