Supporto per la formazione e il lavoro: da SIISL ai corsi di formazione. Guida completa
Supporto per il lavoro e la formazione

Il Supporto per la formazione e il lavoro sta ormai soppiantando il Reddito di cittadinanza. Come riporta da mesi anche il portale bonusepagamenti.it, il sistema RdC è stato oggetto di una rivoluzione totale. Per i percettori occupabili alla settima ricarica, infatti, come voluto dal Governo centrale, si sta infatti passando al Supporto per la formazione, il sussidio da 350 euro mensili fruibili per 12 mesi, volto all’inserimento nel mondo del lavoro della categoria degli occupabili.

Cerchiamo di fare chiarezza su tale sussidio.

Supporto per la formazione: chi sono gli occupabili?

Il Supporto per la formazione e il lavoro si rivolge alla categoria degli “occupabili”.

Si tratta di persone tra i 18 ed i 59 anni, con un ISEE inferiore a 6000 euro, che non rientrano nei parametri per percepire l’Assegno di inclusione.

L’ADI si rivolge infatti ai nuclei familiari con almeno un:

  • over 60
  • minorenne 
  • disabile

Per loro, RdC prosegue fino al 31 dicembre, per poi essere sostituito dall’Assegno di inclusione.

Per chi invece non rientra nei suddetti parametri, il governo ha pensato al Supporto per la formazione, un sussidio da 350 euro mensili. Il percettore, però, è tenuto a frequentare corsi di formazione e a manifestare la sua volontà, attraverso la firma di un patto, di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Parliamo dei patti di attivazione digitale e del patto di servizio personalizzato. Conosciamoli da più vicino

Supporto per la formazione: il patto di attivazione e il patto di servizio

Il richiedente che intende percepire il Supporto per la formazione, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a firmare il Patto di attivazione digitale e a registrarsi sulla piattaforma SIISL.

La piattaforma SIISL è nata per permettere una comunicazione più celere tra domanda e offerta di lavoro, e aiutare quindi il percettore a inserirsi nel mondo del lavoro il più velocemente possibile.

Se la richiesta per il Supporto viene accettata, il richiedente è poi convocato per la firma del patto di servizio personalizzato, attraverso il quale manifesta il suo impegno a partecipare ai corsi di formazione, nonché a dare la disponibilità al lavoro. Durante il colloquio, viene anche ritagliato ad hoc un percorso da seguire, e appunto per questo si parla di “patto di servizio personalizzato”.

II percettore, dal canto suo, ha l’onere di prendere parte ai corsi e dimostrarsi attivo nella ricerca di un lavoro,e deve, in sostanza, dimostrare la sua intenzione chiara e inequivocabile a inserirsi nel mondo lavorativo, accettando dunque le proposte ed i corsi lui offerti, pena la revoca del sussidio stesso.

Proprio per tali ragioni, il percettore non solo è tenuto a partecipare ai corsi e alle attività formative lui proposte, ma anche ad accettare qualsiasi proposta lavorativa “congrua” 

che gli venga sottoposta.

Il percettore del Supporto che rifiuti una offerta di lavoro congrua, vedrà revocarsi il sussidio senza possibilità di poterlo riattivare.

Il rendiconto trimestrale

Il percettore del supporto è tenuto, ogni 90 giorni, a presentare ai Centri per l’impiego il rendiconto delle attività formative cui ha preso parte.

Se dimentica di presentare il rendiconto, il sussidio è sospeso e verrà riattivato solo alla presentazione dello stesso.

Se invece il percettore non ha partecipato, nei suddetti 90 giorni, a nessuna attività formativa senza che ve ne sia giustificato motivo, allora il sussidio è invece revocato.

Corsi di formazione e attività: quali sono?

Recentemente, il Ministero ha specificato quali sono le attività formative riconosciute. Di seguito l’elenco:

  • percorsi di orientamento specialistico al lavoro;
  • attivazione del tirocinio;
  • supporto all’autoimpiego
  • lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
  • sostegno alla mobilità territoriale
  • servizio civile universale.

Tutte queste attività, dunque, possono essere riportate nel resoconto trimestrale a titolo di attività formative cui il percettore del Supporto ha preso parte.

Compatibilità del Supporto con l’Assegno di inclusione

In ultima analisi, vediamo ora se il Supporto è compatibile con l’Assegno di inclusione. La risposta è sì!

Il membro della famiglia che non rientra nei parametri per l’ADI può richiedere il Supporto per la formazione, fermo restando il limite ISEE di 6000 euro. Facciamo un esempio pratico.

Una famiglia composta da padre, madre, un minore e un figlio 26enne. Il padre può chiedere ADI in quanto padre di un minorenne, la madre verrà calcolata nelle scale di equivalenza ADI in qualità di caregiver del minore. La madre, dunque, non potrà chiedere il Supporto perché già calcolata nei parametri ADI, ma il figlio, invece, potrà fare richiesta per il Supporto per la formazione.

ADI ed SFL sono quindi perfettamente cumulabili.

 

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