Contratto collettivo nazionale elettrico: livelli, diritti e doveri

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contratto collettivo nazionale elettrico

Come funziona il contratto collettivo nazionale elettrico? Il contratto collettivo nazionale del settore elettrico è quello che viene fatto ai dipendenti delle imprese che operano nel campo della produzione e della commercializzazione di energia elettrica. Questo contratto ha delle specifiche funzionalità, alle quali obbediscono i livelli e le mansioni, in base ai quali sono stabilite anche le tabelle retributive.

Ti vogliamo dare alcune informazioni che riguardano il contratto collettivo nazionale elettrico, spiegandoti come funziona il periodo di prova, quanti giorni di ferie si ha diritto a richiedere e come funziona il congedo per malattia. Se operi in questo settore, sicuramente vorrai saperne di più su quelli che sono i tuoi doveri, ma anche sui diritti di cui puoi usufruire.

I livelli e le mansioni nel contratto collettivo nazionale elettrico

Il contratto collettivo nazionale elettrico prevede diversi livelli, a cui corrispondono determinate mansioni. Al livello QS e Q corrisponde la mansione di lavoratori con funzioni di responsabilità e che svolgono un ruolo di molta importanza all’interno dell’azienda.

Al livello AS superiore corrisponde la mansione di lavoratori che hanno anche funzioni di gestione, quindi di coordinamento e di rappresentanza. Il livello AS comprende i lavoratori che hanno funzioni direttive e che possono avere anche compiti di specializzazione all’interno dell’azienda.

Lo stesso possiamo dire per il livello A1. Per quanto riguarda invece il livello A1 superiore, ci sono anche funzioni di maggior rilievo. Poi abbiamo i livelli BS superiore e BS. In particolare ai BS corrispondono lavoratori con funzioni di importanza all’interno di un determinato reparto.

Appartengono ai livelli B1 lavoratori che svolgono mansioni che richiedono una certa esperienza. I B1 superiore invece hanno anche la funzione di coordinare gruppi di addetti e di rappresentare l’impresa.

Poi ci sono altri livelli, fra i quali dobbiamo distinguere i B2 superiore e i B2, che in genere comprendono lavoratori con eccezionali capacità tecniche o amministrative.

Poi ancora il livello CS, C1 e C2. In particolare nel C1 sono collocati i lavoratori che hanno bisogno di un breve tirocinio per acquisire più capacità.

La retribuzione

La retribuzione che riguarda i lavoratori del contratto collettivo nazionale elettrico è formata da varie voci. Nello specifico esse comprendono il minimo salariale, l’elemento distinto della retribuzione e gli scatti di anzianità.

Inoltre i lavoratori che hanno un contratto collettivo nazionale elettrico hanno diritto a ricevere la tredicesima e la quattordicesima. Nel contratto sono previsti anche degli scatti di anzianità, che corrispondono alla maggiore esperienza che il lavoratore acquisisce lavorando per tanto tempo all’interno di un’azienda.

Complessivamente c’è la possibilità di acquisire cinque scatti di anzianità. Infatti il contratto in oggetto prevede uno scatto di anzianità ogni due anni nel corso di dieci anni.

Il periodo di prova

Secondo l’articolo 10 del contratto collettivo nazionale elettrico, il periodo di prova viene applicato in maniera differente a seconda dei livelli corrispondenti. È previsto infatti un periodo di prova fino a 6 mesi per i livelli A e fino a 3 mesi per i lavoratori che rientrano in tutti gli altri livelli. Inoltre si può fare un contratto di apprendistato di 3 mesi.

Le ferie e la malattia

Il contratto collettivo nazionale elettrico prevede 20 giorni di ferie ogni anno per i lavoratori che hanno un’anzianità lavorativa fino a 8 anni. Per quelli che hanno maturato più di 8 anni di servizio valgono 20 giorni più 1 giorno per ogni anno, fino ad un massimo di 24 giorni.

Se non riesci ad usufruire delle ferie in un dato anno, puoi richiederle entro il 30 aprile dell’anno seguente.

Nell’articolo 32 del contratto collettivo nazionale elettrico vengono stabilite le regole che riguardano la malattia. Hai diritto a conservare il tuo posto di lavoro anche fino a 12 mesi consecutivi di malattia.

Nel calcolo tra l’altro non vanno considerate le assenze dal posto di lavoro dovute a malattie particolarmente gravi. Hai diritto anche ad altri giorni per malattia non consecutivi. In particolare si tratta di 18 mesi frazionati nell’arco degli ultimi 36 mesi.

Se superi questi limiti, puoi anche decidere di chiedere all’azienda l’aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di altri 12 mesi.