Visita fiscale, ecco come l’Inps controlla l’assenza dal lavoro per malattia
Visita fiscale ecco Inps controlla assenza dal lavoro per malattia

Visita Fiscale: ecco come l’Inps controlla l’assenza dal lavoro per malattia, vediamo come funziona.

Nel mondo del lavoro una delle più grandi conquiste dei lavoratori è senza dubbio quella di poter godere di ferie e permessi per malattia senza correre il rischio di essere licenziati.

Il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie è garantito a livello costituzionale nella misura di quattro settimane all’anno e costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore, come sanciscono l’art. 36, c. 3, Cost. e l’art. 10 d.gls. 66/2003.

Inoltre, in caso di malattia il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può usufruire della retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o un’indennità di malattia a carico dell’Inps.

L’assenza per malattia spetta ai collaboratori a progetto, secondo l’articolo 66 del decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003, secondo cui il periodo di malattia non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro: questo rimane sospeso, ma senza trattamento economico.

Nel caso di lavoratori a tempo determinato, l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell’anno precedente (può essere considerata utile l’attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell’anno in corso e prima dell’inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

La legge Finanziaria 2007 ha inoltre introdotto nuove tutele per i lavoratori precari: i lavoratori parasubordinati e assimilati, iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, hanno diritto all’indennità di malattia a carico del’Inps, a patto però che abbiano lavorato per uno stesso committente per più di 30 giorni in un anno o per un compenso superiore a 5.000 euro, abbiano versato, nei 12 mesi precedenti all’evento, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella gestione separata ed il reddito individuale assoggettato a contributo, presso la gestione separata, non sia stato superiore al 70% del massimale contributivo.

Ma le maggiori tutele sono garantite al lavoratori dipendenti, sia in ambito pubblico che privato.

In generale, la sospensione del rapporto di lavoro può prolungarsi fino ad un massimo di 3 mesi, per anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, e fino a 6 mesi per anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

La durata può essere modificata dai singoli contratti collettivi di categoria. Questi ultimi possono prevedere la possibilità, per il lavoratore, di chiedere, prima della scadenza del termine del periodo di malattia, un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità di servizio.

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in cui l’episodio si verifica e durante l’orario di lavoro.

Inoltre il lavoratore deve recarsi immediatamente dal proprio medico curante per essere visitato: il medico curante, solo dopo la visita, potrà infatti compilare il certificato telematico di malattia in un’apposita sezione che si trova sul sito dell’INPS, che a sua volta provvederà ad inviare tale certificato al datore di lavoro.

A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Inps per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.

L’Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita.

Naturalmente sia il datore di lavoro che lo stesso istituto di previdenza sociale hanno il diritto e l’interesse a controllare che il lavoratore sia effettivamente ammalato, ed è quindi che entra in gioco la “famigerata” visita fiscale.

La visita fiscale è l’accertamento che viene mandato dall’azienda (per i primi 3 giorni dalla malattia) o dall’INPS (per i giorni successivi), per quanto riguarda i dipendenti privati. Nel caso di una amministrazione pubblica, il medico fiscale viene mandato direttamente dal Dirigente e può essere inviato anche il primo giorno.

La visita fiscale Inps è un adempimento a cui sottoporsi nelle previste fasce di reperibilità, differenti per dipendenti pubblici e privati. Se per i primi le fasce orarie vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per i secondi si parte dalle 10 alle 12 di mattina e si conclude dalle 17 alle 19 di pomeriggio.

La visita fiscale può arrivare sin dal primo giorno di malattia, tutti i giorni, anche nei festivi e nei weekend e può essere ripetuta nel corso della malattia più volte, anche nella stessa giornata.

In caso di assenza durante la visita fiscale di controllo, il lavoratore viene invitato a presentarsi presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza. Il lavoratore deve quindi portare all’INPS i giustificativi che attestino l’assenza dello stesso durante la visita di controllo, per non incorrere in sanzione amministrative e azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

La circolare Inps n. 147/96 specifica che il lavoratore non deve trascurare “di acquisire la documentazione probatoria atta a giustificare l’assenza qualora una visita di controllo venga comunque effettuata nella giornata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro”.

Le sanzioni pecuniarie possono portare alla decurtazione al 100% del trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni. Nel caso di assenza alla seconda visita, alla sanzione sopra riportata si aggiunge anche una decurtazione del 50% del trattamento per il restante periodo di malattia. Infine, qualora si sia assenti anche alla terza visita fiscale, l’indennità per il periodo di malattia sarà definitivamente interrotta.

Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, il rischio è quello di incorrere nel licenziamento, che può essere con preavviso o senza preavviso. Il licenziamento senza preavviso avviene nello specifico in caso di falso certificato che giustifica l’assenza alla visita di controllo.

Ma naturalmente la legge prevede anche casi in cui l’allontanamento da casa trova una sua giustificazione. I casi di assenza giustificata sono generalmente i seguenti: assenza dovuta a forza maggiore, socialmente accettata, visite mediche, prestazioni sanitarie ed accertamenti specialistici, impossibili da effettuare in orari differenti dalle fasce di reperibilità.

Bisogna infine ricordare che la visita fiscale non è obbligatoria per tutti. Il vincolo di reperibilità decade nei confronti di coloro che sono stati infortunati sul lavoro, delle donne incinte, degli individui con menomazione attestata e dei lavoratori con patologie gravi, le quali richiedono terapie salvavita, come quelle chemioterapiche.

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